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La salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro è regolato dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal DLgs del 3 agosto 2009 n.106 e dalle successive integrazioni come riportato nel Testo Unico del DLgs del 31 luglio 2020 n. 101. Esso riprende quanto definito dal DLgs del 19 settembre 1996 n. 626 che aveva introdotto il concetto di "sicurezza organizzata" ovvero che nei luoghi di lavoro deve essere tenuta un'organizzazione costituita dal servizio di prevenzione e protezione, dal servizio di soccorso, di salvataggio, di lotta antincendio e di gestione dell'emergenza e dal controllo sanirario ove dovuto.

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art.3) e sancisce tra l'altro la consultazione dei lavoratori attraverso un lororappresentante, obbliga l'azienza a fornire informazioni sui rischi connessi alle attività lavorative e a provvedere alla formazione dei lavoratori.

Le figure previste dall'art. 2 del Decreto

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Organizzazione e contatti

Dirigente scolastica

Prof.ssa Elisa Gusmeroli

R.S.P.P.

Geom. Efrem Vaninetti (ditta Free Work Servizi S.r.l.)

R.L.S.

Prof. Antonio De Caprio